1. Dopo il comma 1 dell'articolo 74 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«1-bis. È altresì assicurato, in ogni caso, il patrocinio nel processo penale per la difesa delle persone offese dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale».